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Il 24 dicembre 1969, n. 990, viene resa obbligatoria l’Assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, denominata RCA
La polizza r.c. auto assicura, i danni causati con il proprio veicolo a motore, a persone e cose terze, tutelando anche i passeggeri presenti all’interno della propria auto, ma non include eventuali lesioni riportate dal conducente.
causati a terzi (chi subisce il danno) dalla circolazione del tuo veicolo.
La polizza r.c. auto ha durata annuale e non prevede il tacito rinnovo: la copertura assicurativa resta comunque attiva per i 15 giorni successivi alla scadenza.
La polizza RCA è apparentemente il contratto assicurativo più “semplice” per questo spesso non si presta la giusta attenzione nella fase di preventivazione.
Il rischio di non aver correttamente compreso l’oggetto di alcune garanzie o di non aver prestato adeguata attenzione ad alcune clausole e condizioni contrattuali è reale e può comportare spiacevoli e costosi disguidi.
Numero di iscrizione al RUI di ALA Broker B000342355
Alessandro Marzola
Iscrizione n. B000162269
Sito dove trovare l’iscrizione dell’intermediario: https://servizi.ivass.it/RuirPubblica/
Autorità di vigilanza dello Stato membro di origine IVASS