La Polizza Temporanea Caso Morte è un contratto di assicurazione che paga un capitale ai beneficiari in caso di morte dell’assicurato causata da Infortunio o da Malattia, solo ed esclusivamente qualora la morte avvenga durante la durata del contratto: terminato il contratto viene meno la copertura assicurativa.

Importante valutare e prevedere la corretta durata del periodo di copertura e l’importo da assicurare in relazione ad alcuni principali fattori, ad esempio:

La polizza TCM pensata per le persone fisiche:

Le polizze caso morte sono utili a chi ha bisogno di garantire ai familiari, immediata disponibilità di un capitale in caso di morte della persona che costituisce la principale o l’unica fonte di reddito della famiglia. È strategica per un capofamiglia a maggior ragione se ancora giovane, che non ha ancora maturato il diritto alla pensione e che, non avendo accantonato molti risparmi, se venisse a mancare lascerebbe i propri cari in una situazione economica difficile, soprattutto se in corso ci sono impegni con Banche o società di finanziamento.

Persone giuridiche (per Aziende):

La società (contraente) sottoscrivendo la polizza assicurativa (a puro rischio “caso morte”), si impegna a pagare i premi annui predeterminati, assicurando in questo modo l’azienda (beneficiaria della polizza) per la copertura di un evento costituito, appunto, dalla morte dell’amministratore/socio (assicurato).
La prestazione viene erogata dalla compagnia alla società contraente e beneficiaria, al verificarsi dell’evento, secondo l’importo definito in polizza.

Si può redigere una delibera specifica (non è obbligatorio ma consigliabile per trasparenza nei confronti di eventuali soci e dell’amministrazione finanziaria), ma in ogni caso il premio deve essere congruo e inerente, per la sostituzione e/o per l’individuazione e la formazione della persona che sarà eventualmente chiamata a sostituire la figura dell’amministratore deceduto.

È opportuno sottolineare che in caso di morte di un socio della società, ai soci superstiti è consentito come da Art 2284 c.c di:

a) liquidare la quota del socio defunto agli eredi, evitando così che questi ultimi entrino in società e continuando pertanto da soli l’attività sociale
b) sciogliere la società
c) fare subentrare nella società gli eredi del socio defunto, sempre che questi vi acconsentano.