La polizza di Responsabilità Civile del Produttore obbliga la Società Assicuratrice a tenere indenne l’assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese), di danni volontariamente cagionati a terzi da difetto dei prodotti risultanti in polizza, per i quali l’assicurato rivesta in Italia la qualifica di produttore dopo la loro messa in circolazione, per morte, per lesioni personali e per distruzione o deterioramento di cose diverse dai prodotti difetto come descritti in polizza, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai rischi per i quali è stipulata l’assicurazione.

Definizione di produttore:

Il fabbricante del bene o il fornitore del servizio o un suo intermediario, nonché l’importatore del bene o del servizio nel territorio dell’Unione Europea o qualsiasi altra persona fisica o giuridica che si presenta come produttore identificando il bene o il servizio con il proprio nome, marchio o altro segno distintivo.
Sono considerati “produttori” tutti gli operatori professionali della catena di commercializzazione, nella misura in cui la loro attività possa incidere sulle caratteristiche di sicurezza dei prodotti.

Definizione di prodotto:

Qualsiasi prodotto nuovo, usato o rimesso a nuovo destinato al consumatore, anche nel quadro di una prestazione di servizi, suscettibile, in condizioni ragionevolmente prevedibili, di essere utilizzato dal consumatore, anche se non a lui destinato, fornito o reso disponibile a titolo oneroso o gratuito nell’ambito di un’attività commerciale.

La Polizza RC Prodotto prevede la possibilità di estendere la garanzia anche a: