Gli Amministratori, i Sindaci, i Direttori Generali e i Dirigenti di società sono, per legge e ovunque nel mondo, personalmente e solidalmente responsabili, con il patrimonio proprio e del coniuge. Sugli eredi e sugli aventi diritto ricadono le conseguenze patrimoniali del danno, dei danni causati a terzi o alla società riguardo all’attività decisionale svolta per conto della stessa.
L’attivo patrimoniale della società (contrariamente a quanto avviene a favore di impiegati, quadri e dirigenti che non abbiano deleghe speciali da parte del Consiglio d’Amministrazione) non viene messo a disposizione degli Amministratori nel caso in cui gli stessi siano riconosciuti responsabili per danni di natura patrimoniale a seguito di omissioni, errori o negligenze.
Il nuovo diritto societario in vigore dal 1° gennaio 2004 ha fissato competenze e responsabilità ancora più rigide a carico degli Amministratori e dei Sindaci, obblighi di maggiore trasparenza e pubblicità delle informazioni societarie e forme di tutela ancora più forti a favore degli interessi degli azionisti/soci di minoranza e, in generale, degli investitori. La responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci richiama esplicitamente la diligenza richiesta dalla natura dell’incarico e delle specifiche competenze e non più genericamente la diligenza del mandatario o del buon padre di famiglia.

La responsabilità civile e penale degli Amministratori si può manifestare, a titolo esemplificativo, per esempio attraverso:

Chi può avanzare richieste di risarcimento:

Riferimenti normativi: