La polizza Decennale postuma fonda le sue radice dall’’articolo 1699 del C.C.:

“Rovina e difetti di cose immobili”

“Quando si tratta di edifici o di altre cose immobili destinate per la loro natura a lunga durata, se, nel corso di dieci anni dal compimento, l’opera, per vizio del suolo o per difetto della costruzione, rovina in tutto o in parte, ovvero presenta evidente pericolo di rovina o gravi difetti, l’appaltatore è responsabile nei confronti del committente e dei suoi aventi causa, purché sia fatta la denunzia entro un anno dalla scoperta. Il diritto del committente si prescrive in un anno dalla denunzia.”

Il contratto può avere carattere INDENNITARIO se stipulato dal proprietario dell’immobile, o RISARCITORIO, se stipulata dal costruttore.

Come tutte le polizze assicurative bisogna verificare nello specifico le caratteristiche e le clausole che generalmente sono:

 

Il massimale previsto corrisponde alla somma necessaria per ricostruire o ristrutturare ex novo l’edificio.