La Polizza Infortuni prevede un indennizzo all’Assicurato al verificarsi di un evento violento, fortuito ed esterno, che produce lesioni obiettivamente constatabili e che causi inabilità temporanea, invalidità permanente oppure morte.

La polizza può essere stipulata sia da Persone Fisiche che Giuridiche.

La Polizza Infortuni soddisfa la necessità di un individuo di cautelare se stesso e i suoi eredi contro un possibile stato di insufficienza economica conseguente al verificarsi di un infortunio.
A tale scopo il contratto assicurativo consente di coprire i rischi inerenti le attività lavorative (principali e/o secondarie) e il rischio inerente le attività extra lavorative (vita privata), integrando le prestazioni erogate dall’I.N.A.I.L. (Istituto Nazionale Assicurazione Infortuni sul Lavoro) ove questo è carente.

Definizioni principali:

La valutazione del corretto valore da assicurare, delle garanzie da includere, comprese numerose estensioni e particolarità, sono fondamentali perché il contratto esplichi completamente la sua funzione e cioè, tenere indenne l’assicurato o i beneficiari (persone fisiche o giuridiche), dalle conseguenze di veder ridotto drasticamente la possibilità di produrre o contare su un reddito o temporaneamente (infortunio senza decesso), o permanentemente (infortunio con decesso).