DANNI INDIRETTI

UNA COPERTURA TANTO STRATEGICA QUANTO INCOMPRESA

L’interruzione di esercizio ha effetti devastanti per l’azienda: prevenire e progettare un percorso che preveda il ripristino tempestivo delle funzioni critiche è necessario e vitale per portare avanti il business.

Lo scenario assicurativo delle coperture contro i danni da interruzione di esercizio in Europa fa riflettere: nel mercato europeo il 90% delle aziende possiede una polizza per danni indiretti; in Italia la percentuale scende sensibilmente al di sotto del 10%

 

CHE COSA SONO I DANNI INDIRETTI

Capire che cosa siano i Danni Indiretti è importante, in quanto il tema è spesso oggetto di non poche problematiche interpretative, specie in sede di calcolo dell’indennizzo dovuto.

La polizza nella forma A Margine di Contribuzione (MdC) ha quantomeno risolto le difficoltà di interpretazione dei termini. Dedicheremo quindi i seguenti paragrafi a questa e alla polizza c.d. Loss of Profits, da cui questa concettualmente deriva.

 

GENERALITÁ

Le polizze Incendio e Guasti alle Macchine sono volte a indennizzare unicamente i danni materiali e diretti ai beni assicurati causati da un evento dannoso indennizzabili a termini di polizza.

Tuttavia, l’evento dannoso non provoca solo danni diretti e materiali, ma anche danni non direttamente connessi alle cose assicurate, i cosiddetti “Danni Indiretti”.

Per “Danni Indiretti” si intendono quindi le perdite economiche conseguenti ad una interruzione, totale o parziale, dell’attività produttiva.

Nel caso di un’azienda, la sua sopravvivenza dipende dalla disponibilità all’uso degli edifici, dei macchinari, degli impianti e della vendita dei prodotti finiti (oltre che dalla fornitura da parte di terzi o di altro stabilimento dei beni utilizzati per la trasformazione o la vendita, come vedremo in seguito).

Molte imprese industriali colpite da un sinistro di una certa gravità, nei mesi successivi all’evento dannoso, registrano risultati sfavorevoli che incidono negativamente sul bilancio economico: ciò dimostra che la copertura incendio da sola non riesce a fare fronte al danno complessivamente subito dall’azienda.

 

PERCHÈ?

Il ripristino dello stabilimento e la ricostruzione del potenziale produttivo richiedono un certo tempo, il che rappresenta un arresto temporaneo delle produzioni o la semplice riduzione dell’attività, fonti di diverse perdite economiche.

Le statistiche riportano che se il danno da incendio (danno diretto) è stimato in 1, il danno indiretto è mediamente pari al 2,7 volte il danno diretto.

 

TIPI DI DANNI

L’incendio dà generalmente luogo ad una molteplicità di danni:

  1. danni diretti alle cose (strutture edilizie, macchinari, merci) dovuti agli eventi di cui alle garanzie di polizza;
  2. danni consequenziali, cioè non provocati direttamente dall’incendio od altro evento citato in polizza, ma ad essi conseguenti;
  3. guasti arrecati alle cose assicurate per ordine dell’Autorità allo scopo di impedire o arrestare l’incendio;
  4. danni causati dall’interruzione d’esercizio dovuto all’evento dannoso, quali:
  •  la mancata produzione industriale e vendita dei prodotti;
  •  la perdita di mercato a favore della concorrenza;
  •  le spese fisse insopprimibili dell’azienda che continuano a gravare pur in mancanza di entrate.

In caso di interruzione dell’attività, alcune voci di costo come quelle relative agli acquisti delle materie prime, ai costi di fabbricazione o di vendita, ecc., si riducono nella stessa proporzione in cui si è ridotta l’attività dell’impresa o si annullano addirittura.

Ma altre voci di costo, quali stipendi, imposte, affitti, oneri finanziari, spese generali, ammortamenti, manutenzioni, ecc., continuano a pesare sul bilancio e non potranno essere ridotte o soppresse senza compromettere l’avvenire stesso dell’azienda.

Questi ultimi danni non sono compresi nella polizza incendio perché assicurabili con garanzie e polizza che assicurano anche i danni indiretti.

 

OBIETTIVI DELLE POLIZZE DANNI INDIRETTI

L’obiettivo delle polizze danni indiretti è quello di reintegrare l’Assicurato nella sua posizione antesinistro, o meglio nelle stesse condizioni in cui si sarebbe trovato se il sinistro non fosse avvenuto.

Le diverse polizze d’interruzione d’esercizio si avvicinano a questo scopo, ma tutte si appoggiano ad una polizza incendio sui beni materiali, in quanto l’Assicurato deve avere sicuramente i mezzi finanziari per ricostruire quanto distrutto in un ragionevole lasso di tempo (e ciò viene consentito dall’indennizzo ottenuto con la polizza incendio) altrimenti l’interruzione si protrarrebbe indefinitamente.

In caso di sinistro dovuto ad incendio, la valutazione dei danni arrecati ai beni assicurati ha riferimenti materiali e tangibili, ma gli effetti dello stesso in termini di guadagni futuri sono di difficile accertamento, perché sorgono non solo da un complesso di dati certi, ma anche da previsioni aventi gradi diversi di probabilità.

L’attività assicurabile nelle polizze Danni Indiretti è esclusivamente quella relativa alla produzione di beni o alla prestazione di servizi resi a terzi.

 

POLIZZE DANNI INDIRETTI: QUALI SONO?

Le principali polizze offerte dal mercato sono:

  • polizza Danni Indiretti basata sul volume di affari (forma Loss of Profits);
  • polizza A Margine di Contribuzione;
  • polizza “A Forma Percentuale“;
  • polizze “A Diaria“.
 
POLIZZA LOSS OF PROFITS

La polizza basata sul volume di affari Loss Of Profits deriva dall’analoga polizza nata nel mondo assicurativo anglosassone, mentre le altre sono codificate dall’uso, secondo testi varianti da Compagnia a Compagnia, ma concettualmente simili.

 
POLIZZA A MARGINE DI CONTRIBUZIONE

La forma A Margine di Contribuzione è entrata recentemente in uso sulla base delle molteplici difficoltà di interpretazione della terminologia relativa al bilancio ed agli altri aspetti economici dell’azienda, derivanti dal fatto che i testi precedentemente in uso erano una traduzione dall’inglese, senza nessun tentativo di riconciliare le differenti terminologie in un settore così particolare e legato alla pratica nazionale.

Inoltre, la polizza a M.d.C. ha anche risolto il problema della conciliazione terminologica con il bilancio europeo.

 

COME OTTENERE LA GARANZIA

Le condizioni alle quali viene concessa la garanzia danni interruzione di esercizio, dipendono dalla natura dell’azienda e da particolari fattori della produzione e pertanto variano da azienda ad azienda.

 

CONDIZIONI COMUNI

  1. I beni ed immobili dell’azienda ad uso della sua attività devono essere assicurati per la totalità contro i danni materiali e diretti dell’incendio.

L’eventuale sospensione o cessazione della polizza incendio comporta la sospensione o cessazione della garanzia per danni indiretti (se la sospensione o cessazione della garanzia avviene dopo che si sia verificato il sinistro la polizza danni indiretti rimane operante per tutto il periodo di interruzione dell’esercizio);

  1. danni materiali e diretti devono essere indennizzabili a termini delle condizioni della polizza incendio.

Tali due condizioni trovano la loro ragione nel fatto che la garanzia danni indiretti è una estensione di quella dei danni materiali e diretti;

  1. Deve essere prevista una franchigia per cui, se l’interruzione di esercizio dura un breve periodo di tempo, nessun indennizzo viene liquidato.

Questo perché le conseguenze di una breve interruzione possono essere facilmente annullate alla ripresa dell’attività (per esempio forzando lievemente la produzione nei limiti di elasticità dell’impianto).

 

CHE COSA ASSICURARE PER DANNI INDIRETTI

 

PRINCIPALI RISCHI CON CONSEGUENZE MOLTO GRAVI

danni a  una linea principale di produzione

SI

danni a un “bottle neck”

SI

danni a un magazzino intensivo di materie prime difficilmente reperibili

SI

danni a un magazzino di prodotti finiti in un’azienda che lavora su ordinativi

SI

terremoto, alluvioni

SI

atti dolosi

SI

PRINCIPALI RISCHI CON CONSEGUENZE GRAVI

scoppi ed esplosioni di apparecchiature (complementari e non) a cicli tecnologici

SI

danni a  fonti di energia

SI

danni a  impianti complementari alle linee principali di produzione

SI

fumo, acqua condotta, carico neve

SI

 

IN SINTESI

Scopo dell’assicurazione Danni Indiretti è quello di indennizzare l’assicurato di tali perdite economiche riscontrabili nel periodo assicurativo predeterminato.

FORME DI COPERTURA DANNI INDIRETTI

GARANZIE PRESTATE

Volume d’affari (Loss of Profits)

Indennizza la perdita dell’utile netto e l’aumento dei costi del lavoro

 

A Margine di Contribuzione

Indennizza la perdita del margine di contribuzione e l’aumento dei costi del lavoro

 

Forma percentuale

Indennizzo in percentuale del danno diretto, generalmente pari al 15%

 

Diaria

Indennizzo per ogni giorno di interruzione totale dell’attività dell’azienda di una cifra fissa che viene ridotta in proporzione alla ripresa dell’attività produttiva

 

 

LE FORME A DIARIA

 

FORMA A PERCENTUALE (condizione particolare di polizza, non polizza a se stante)

È senza dubbio la forma più semplice per estendere l’assicurazione ai danni indiretti.

Questo tipo di garanzia assai elementare, prevede la maggiorazione forfettaria dell’indennizzo liquidato per i danni (materiali e diretti) di una determinata percentuale (massimo 15%) a compenso dei danni indiretti.

Tale forma è usata specialmente nel caso di rischi soggetti alla Tariffa Rischi Ordinari: non sanando la situazione, non si adatta bene ai rischi industriali, perché non esiste alcuna relazione definita tra i danni diretti provocati da un incendio e le conseguenze dell’arresto della produzione o delle vendite a seguito dell’incendio stesso.

Anche un evento qualsiasi che danneggi un punto nevralgico della produzione potrebbe provocarne una riduzione notevole, che non sarebbe certo compensata dalla percentuale stabilita sul danno diretto.

Ad esempio, ad una tintoria di tessuti capita la sfortuna per uno scoppio di veder saltare la centrale termica progettata e installata da una ditta straniera. Sebbene il danno materiale sia molto limitato, comporta un periodo di fermo di alcuni mesi, in quanto i pezzi di ricambio devono arrivare dall’estero. Ai tempi d’attesa vanno poi aggiunti i tempi tecnici del ripristino, del collaudo, ecc.

Per le imprese tale forma si appalesa quindi come del tutto insufficiente e perciò bisogna guardare ad altre polizze.

 

POLIZZA A DIARIA

La polizza Danni Indiretti a Diaria prevede l’indennizzo per ogni giorno di inattività totale dell’azienda una cifra fissa (Diaria), successivamente ridotta in proporzione alla ripresa dell’attività produttiva o di vendita.

É una forma che presuppone un’attività produttiva in modo uniforme e costante nel tempo: non si presta ad aziende che presentino delle variazioni stagionali dell’attività.

La cifra fissa giornaliera viene calcolata così:

           utile lordo previsto per l’anno in corso / 360

e la somma assicurata moltiplicando la Diaria per il numero di giorni che, secondo il cliente, possono essere necessari per la prima ripresa dell’attività.

E evidente che tale forma non comprende l’aumento dei costi e non può essere quasi mai puntuale rispetto ai “Danni Indiretti” effettivamente sopportati dall’ azienda.

 

LOSS OF PROFITS: POLIZZA BASATA SUL VOLUME D’AFFARI (forma per differenza)

Era la forma più diffusa e più consigliabile di assicurazione dei Danni Indiretti, prima dell’apparizione della M.d.C.

Il termine inglese, “perdita di profitto”, ne indica chiaramente l’impostazione e il fine.

Questa polizza infatti presta la copertura per la perdita di profitto lordo dovuta:

  1. alla riduzione del volume d’affari;
  2. all’aumento dei costi d’esercizio.

Tali dati devono essere stati registrati durante un periodo di tempo convenuto pari a quello necessario per l’azzeramento degli effetti del sinistro sull’andamento aziendale, pertanto indennizza:

  1. L’utile netto che il sinistro ha impedito all’azienda di realizzare;
  2. Le spese fisse che continuano a gravare sull’azienda anche dopo il verificarsi del sinistro;
  3. L’aumento dei costi di lavoro.

 

MDC: POLIZZA BASATA SUL MARGINE DI CONTRIBUZIONE

 

TIPO DI ATTIVITÁ

Quando si parla di attività si intende per “caratteristica” l’attività legata alla produzione e vendita dei beni che vengono realizzati dalle varie linee di produzione (trattando invece di aziende di servizi l’attività caratteristica deriva dall’erogazione di servizi). Si distingue perciò dall’attività “non caratteristica” che può determinare dei proventi, ma conseguiti ad esempio tramite gestioni accessorie (investimenti in BOT, in azioni, in attività immobiliari, ecc).

Per ottenere dei ricavi di vendita occorre ovviamente produrre, e, per produrre, l’azienda deve sostenere dei costi, fissi e variabili.

 

TIPI DI COSTI

costi fissi sono un dato di bilancio evidente.

Quelli variabili sono oggetto di una elaborazione: è necessario esaminare il bilancio (corredato dalla cosiddetta nota integrativa) e la contabilità industriale per cercare di enucleare tutti e solo i costi variabili presenti sia con voci di puri costi variabili sia con voci di costi semivariabili.

Questo insieme di voci e componenti variabili, una volta eliminato per differenza dai ricavi di vendita, resta escluso dal computo del margine di contribuzione.

É essenziale quindi per l’azienda effettuare la suddetta ripartizione dei costi semivariabili nelle componenti costi fissi / costi variabili.


Il “M.d.C.” serve per coprire i costi fissi dell’azienda e per realizzare l’utile o risultato operativo.

Pertanto, in caso di inattività che vada ad incidere sui ricavi di vendita, i costi fissi gravano comunque sull’azienda, la quale viene privata dell’utile necessario per la sua sopravvivenza e sviluppo.


Inoltre l’azienda deve spesso sopportare le cosiddette “spese supplementari” (o maggiori costi) che servono per ridurre il periodo di inattività.

Tipiche spese supplementari sono, ad esempio, l’affitto di macchinari e capannoni per proseguire l’attività in altra sede, i costi per personale straordinario o per lavorazioni presso terzi.

 

LA POLIZZA DANNI INDIRETTI A M.D.C

Il nuovo testo di polizza Danni Indiretti, valido sostanzialmente sia per l’Incendio sia per i Rischi Tecnologici (Guasti Macchine), presenta delle variazioni formali e delle innovazioni sostanziali.

Le precedenti polizze Danni Indiretti usavano un linguaggio da assicuratori, spesso mutato da voci di bilancio estere e poco vicino ai termini adottati dalle aziende. Ciò dava luogo spesso ad incomprensioni, malintesi e malfidenza. Una notevole parte della trattativa col cliente doveva essere spesa per adattare i termini del suo bilancio alle parole elaborate dall’assicuratore per la polizza.

La polizza basata sul M.d.C. utilizza invece esattamente i termini che il ragioniere d’azienda usa per preparare il suo bilancio: non occorre più nessuna “traduzione” e quindi sono eliminati i malintesi. Sono stati recepiti in polizza anche i termini usati nella forma di bilancio prescritta dalla IV Direttiva CEE, in vigore dall’ 1.1.94.

 

GLOSSARIO DELLA POLIZZA MDC

Margine di contribuzione: la differenza tra i Ricavi di vendita e il Costo variabile della produzione venduta, desunta dall’ultimo bilancio approvato.

M.d.C. = RV – CVPV

“Ricavi di vendita”i prodotti venduti e/o i servizi resi dall’azienda a seguito dell’attività dichiarata in polizza, al netto di sconti, abbuoni, resi su vendite ed IVA;

“Costo variabile della produzione venduta”: l’importo formato dai costi dei componenti produttivi direttamente variabili con la vendita e la produzione (acquisto di materie prime, costi del personale, consumi energetici, manutenzione, differenza tra rimanenze inziali e rimanenze finali, lavorazioni presso terzi, spese per trasporto, imballaggi e altri costi industriali variabili connessi con l’attività produttiva).

Somma assicurata: la cifra indicata a tale titolo in polizza e che non deve essere inferiore al Margine di Contribuzione relativo all’ultimo bilancio d’esercizio approvati. Viene ricavata dall’ultimo bilancio approvato, da cui si desume il “Margine di Contribuzione” (M.d.C.), dato dalla differenza tra ricavi di vendita e costi variabili della produzione venduta. I primi costituiscono una voce specifica del conto economico; i secondi sono dedotti sempre dal predetto documento, ma spetta all’assicurato stabilire la quota variabile dei costi semifissi (o semivariabili) che non viene assicurata.

Al fine di adeguare la somma assicurata alla realtà dinamica ed evolutiva dell’azienda stessa, ricordiamo infatti che il bilancio, da cui si parte per calcolare il M.d.C., rappresenta una realtà economica già superata al momento della stipula della polizza o del suo rinnovo annuale, occorre prevedere una leeway del 20%, per tener conto delle possibili fluttuazioni del M.d.C. verificatesi nel corso dell’annualità assicurativa.

Aggiornamento della somma assicurata e proporzionale: ad ogni cadenza annuale in cui viene approvato il nuovo bilancio dell’azienda assicurata, questa deve comunicare al proprio assicuratore il nuovo M.d.C. Tale comunicazione darà luogo ad un conguaglio di premio per l’annualità passata, positivo o negativo a seconda che il M.d.C. sia cresciuto o diminuito rispetto all’annualità precedente, con il limite comunque del 20%; la determinazione del nuovo premio annuo anticipato, basato sulla nuova somma assicurata, pari al nuovo M.d.C., eventualmente incrementato su richiesta dell’assicurato fino al 20% per tener conto della dinamica aziendale.


In tal modo, l’assicurato evita innanzitutto di cadere in sottoassicurazione, e al tempo stesso gode di una tolleranza – prevista da parte dell’assicuratore in polizza – del 20% sulla somma assicurata. In questo modo il tetto massimo di indennizzo è pari al 120% di tale somma.

 

CHE COSA È E NON È INCLUSO NELLE DANNI INDIRETTI

Sono escluse le estensioni di garanzia (ad es. scioperi e sommosse, fumo, urto autoveicoli, eventi atmosferici, ecc) eventualmente incluse nella polizza: occorre una specifica pattuizione.
Sono incluse estensioni di garanzia che sono tipiche della Danni Indiretti, ad esempio l’estensione di garanzia “fornitori” garantisce l’azienda assicurata dalle conseguenze economiche derivanti da un’interruzione dell’attività causata da un sinistro che abbia colpito attrezzature o impianti non dell’assicurato, bensì di fornitori e che impedisca l’afflusso di materie prime o componenti indispensabili allo svolgimento dell’attività produttiva. Altra estensione richiesta frequentemente riguarda il riconoscimento dei salari del personale di produzione qualora l’assicurato non possa ricorrere alla Cassa Integrazione Guadagni.

 

CONDIZIONI PARTICOLARI

 

RISERVE DI MAGAZZINO

La liquidazione del danno sarà effettuata tenendo conto di un’eventuale posticipazione della caduta del volume d’affari conseguita tramite la temporanea utilizzazione delle riserve di  prodotti finiti esistenti al momento del sinistro soltanto se si verificano tutte le seguenti condizioni:

  1. le scorte vengano esaurite al solo fine di evitare o diminuire la perdita durante il “periodo di indennizzo”;
  2. le scorte consumate non possono essere riprodotte prima del termine del “periodo di indennizzo”;
  3. la deficienza di scorte dopo il termine del “periodo di indennizzo” provochi ulteriori perdite all’Assicurato.

Qualora, in caso di sinistro, l’Assicurato riuscisse a sopperire all’interruzione dell’attività produttiva mediante consumo delle riserve di prodotto finito, evitando così in tutto o in parte la riduzione del volume di affari, saranno riconosciute come componenti dell’indennizzo liquidabile:

  1. la riduzione delle consistenze di magazzino;
  2. le spese supplementari a qualsiasi titolo purché ragionevolmente sostenute al fine di ricostruire l’originaria consistenza delle riserve di prodotto finito.

In tal caso, nel conteggio del periodo di indennizzo si terrà conto che questo potrà avere inizio posticipato rispetto alla data del sinistro per effetto dell’autonomia garantita dalle riserve di magazzino.

Pertanto, il periodo di indennizzo sarà conteggiato a partire dal primo giorno da cui si verifica l’effettiva riduzione del volume di affari a seguito dell’esaurimento delle scorte.

In nessun caso sarà obbligata ad indennizzare complessivamente per le suddette e per le altre voci somma superiore a quella indicata in polizza quale limite di indennizzo per sinistro.

 

L’ASSICURAZIONE “PERDITA DI VALORE”

A causa di un sinistro può accadere che le merci, seppur rimaste indenni, perdano rapidamente di valore per la loro natura deperibile (o altri motivi) se non possono essere immesse nel processo produttivo (è il caso delle merci nei magazzini frigoriferi) o che non possano essere usate per la loro originaria destinazione (ad es. il latte che debba essere usato solo più per l’alimentazione animale).
Il danno che ne consegue per l’Assicurato non è compreso nella polizza danni diretti e non è compreso neppure nella polizza danni indiretti perché quest’ultima compensa soltanto la parte della caduta del volume d’affari corrispondente al profitto lordo assicurato, mentre lascia a carico dell’Assicurato la parte della caduta dovuta al deprezzamento rappresenta una parte non recuperabile del costo d’acquisto, compreso fra le spese variabili non assicurate.

L’assicurazione “Perdita di valore” serve appunto ad indennizzare l’Assicurato del danno dovuto alla perdita di valore della merce indenne per l’impossibilità di introdurre la stessa nel processo produttivo a causa del sinistro

 

INTERDIPENDENZA FORNITORI/CLIENTI

Qualora uno degli insediamenti di Fornitore/Clienti dell’Assicurato sia colpito da un sinistro causato da uno degli eventi contro i quali è prestata l’assicurazione di cui alla polizza di riferimento e tale sinistro causi un’interruzione di attività dell’insediamento stesso, il danno materiale e diretto sarà convenzionalmente considerato come danno alle cose assicurate con la detta polizza di riferimento e le eventuali perdite che potranno derivare all’Assicurato per interruzione o intralcio della propria attività saranno indennizzate in base alle condizioni tutte previste dalla presente polizza.

 

INTERDIPENDENZA TRA UBICAZIONI ASSICURATE E SOCIETÁ COLLEGATE

É assicurata la perdita di MdC di ubicazioni assicurate o società collegate a quella assicurata, che subiscano delle conseguenze a causa del danno alla stessa.

 

BENI IN LEASING

Premesso che nella copertura danni diretti sono esclusi i beni poggiati a contratti di “Leasing”, qualora coperti da apposita assicurazione, si prende atto tra le parti che nella valutazione della perdita del Margine di Contribuzione non si terrà conto della suddetta esclusione”.

 

ESTENSIONE A INTERRUZIONE DI PUBBLICO SERVIZIO – 5 km

Se qualunque stabilimento e impianto di produzione o distribuzione di pubblici servizi che forniscano energia, acqua o gas all’Assicurato entro 5 km dal luogo indicato nel modulo di polizza è colpito da sinistro indennizzabile a termini di polizza di riferimento Danni Diretti che causi interruzione o riduzione delle forniture stesse, il relativo danno è considerato come danno ai beni assicurati e le eventuali perdite che possono derivare all’Assicurato, sono indennizzabili a termini della presente estensione.

A tale titolo la Compagnia indennizza un importo non superiore al 20% delle perdite indennizzabili a termini della polizza di riferimento Danni Indiretti con il massimo di € 500.000.

 

IMPOSIZIONE DI AUTORITÁ

A parziale deroga dell’art. 3.2 comma b) delle Condizioni di Assicurazione, la Società risponde anche della perdita effettiva derivante da inattività e/o impossibilità di iniziare i lavori di riparazione e/o ricostruzione, per un periodo di tempo non superiore a 30 giorni e con il massimo indennizzo di € 150.000,00, in seguito a divieto imposto dall’Autorità in conseguenza del verificarsi di uno degli eventi per i quali è prestata l’assicurazione, sempre che il sinistro sia indennizzabile a termini di polizza di riferimento e abbia colpito le cose assicurate nella polizza incendio.

 

ESTENSIONE DI GARANZIA ALL’IMPEDIMENTO DI ACCESSO

Se, in conseguenza di un sinistro causato da uno degli eventi per i quali è prestata l’assicurazione, di cui alla polizza di riferimento, che abbia colpito proprietà non occupate dall’Assicurato, né sotto il suo controllo, ma vicine alle sue ubicazioni indicate nella polizza di riferimento Incendio, si verifica impedimento di accesso a queste ultime, anche per ordine dell’Autorità, le eventuali perdite che possono derivare all’Assicurato da interruzione dell’attività dichiarata sono indennizzabili, a termini della presente polizza, entro il limite di 10 giorni consecutivi alla data del sinistro.

La presente estensione di garanzia è prestata entro il limite di massimo indennizzo per ciascun sinistro pari ……% della somma assicurata alla partita n.1 per uno o più sinistri verificatisi nel periodo assicurativo.

 

ACCUMULO DI PRODOTTI FINITI

 

Se a seguito di un sinistro, il beneficiario mantiene temporaneamente il suo fatturato grazie agli stock di prodotti finiti, provocando un ritardo temporaneo della riduzione del fatturato dovuto a detto sinistro, ne sarà tenuto conto per mezzo di una giusta indennità, al momento della liquidazione del sinistro.

 

CESSAZIONE DI ATTIVITÁ

Se, a seguito di un sinistro, il beneficiario non riprende la sua attività, non gli sarà dovuta alcuna indennità. Ciononostante, saranno garantite le spese fisse affrontate indipendentemente dalla continuazione o meno dell’attività.

Inoltre, gli verrà accordata un’indennità in compenso delle spese fisse e realmente affrontate fino al momento in cui si sia reso conto dell’impossibilità di continuare l’attività.

Le spese salariali e le indennità di licenziamento che il beneficiario sarà ugualmente tenuto a pagare dopo la data di cessazione dell’attività potranno essere ugualmente indennizzate nei limiti e percentuali eventualmente previsti dal contratto.

L’indennità così calcolata non potrà in nessun caso essere superiore a quella che sarebbe stata accordata in caso di reinsediamento dell’impresa negli stessi luoghi.

Nel caso in cui, durante il periodo di indennizzo, saranno inclusi dei giorni di arresto previsti, gli assicurati non percepiranno alcuna indennità a titolo di tale periodo di arresto.

 

RINUNCIA AL DIRITTO DI SURROGAZIONE

La società rinuncia, in caso di sinistro, al diritto di surrogazione ai sensi dell’art. 1916 del codice civile, nei confronti di:

  1. Qualsiasi azienda controllata dal contraente e/o assicurato o a questo/i collegata o consociata; rispettivi amministratori, direttori e dipendenti;
  2. Ogni altra persona fisica o giuridica nei casi in cui l’applicazione di tale diritto leda un interesse espresso dell’assicurato.

 

FRANCHIGIA SULLA POLIZZA DI RIFERIMENTO

Se dall’assicurazione prestata con la polizza di riferimento fossero esclusi i danni di importo non superiore ad un determinato ammontare (franchigia) e per questo solo motivo il sinistro che avesse colpito detta polizza risultasse non indennizzabile, l’indennizzabilità delle perdite da interruzione di attività,a termini della polizza di riferimento, non sarà subordinata all’indennizzabilità del danno diretto.

 

CONTINUITÁ DELL’ASSICURAZIONE

L’assicurazione sarà valida per le perdite valutabili nel periodo di interruzione considerato senza soluzione di continuità, anche se la polizza non ha più effetto perché scaduta, risolta o sospesa e sempreché il sinistro si sia manifestato anteriormente alle ore 24.00 del giorno in cui la polizza non ha più effetto, fermo quanto disposto all’art. 1898 del codice civile.

 

ANTICIPO INDENNIZZO

E’ la normale cl. usata per la polizza incendio, l’avvertenza è che l’assicuratore porrà come limiti di anticipo un limite globale, per cui occorre porre anche un presunto ammontare minimo globale per far operare al condizione.

 

MERCI IMMAGAZZINATE IN LOCALITÁ VARIE FUORI DALLO STABILIMENTO

Materie prime o prodotti finiti, per esigenze particolari dell’azienda, possono essere immagazzinate in località diverse fuori dello stabilimento assicurato.

Se un sinistro accade in uno di questi magazzini esterni, l’estensione di garanzia per il rischio di interruzione che ne consegue viene prestata normalmente stabilendo, per ciascuna località, un limite di indennizzo espresso come una data percentuale della somma assicurata ad ogni partita di polizza.

Se l’assicurato ha il controllo diretto dei magazzini esterni, questi si considerano come parte integrante dello stabilimento assicurato ed in questo modo vengono trattati ai fini anche della determinazione del tasso da applicare.

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