L’assicurazione delle merci trasportate si divide in due principali tipologie di contratto a seconda dell’attività svolta dal Contraente/Assicurato:

VETTORE CONTO TERZI

RC VETTORIALE – forma risarcitoria

Il vettore che trasporta le merci per conto di terzi ha una responsabilità derivante dalla legge che prevede il risarcimento al committente il trasporto per danni alla merce, per un importo di 1 Euro al chilo, salvo il caso di colpa grave che in quel caso la responsabilità a risarcire il danno corrisponde all’intero valore della merce danneggiata.

COPERTURA PER CONTO DI CHI SPETTA – forma indennitaria

Con questa particolare forma contrattuale, il vettore riceve dal Committente l’autorizzazione scritta ad assicurare la merce in NOME E PER CONTO del Committente.
La somma assicurata è l’intero valore della merce trasportata, e indipendentemente da eventuali responsabilità del vettore, l’assicurazione indennizza il valore intero della merce danneggiata.

TRASPORTO DI MERCI PROPRIE
Il proprietario della merce assicura i propri beni indipendentemente dalle responsabilità ricadenti sul vettore.
È la forma preferibile per un’Azienda perché meno costosa e più controllabile perché stipulata direttamente.
Abbinata alla polizza principale, si può stipulare un’altra particolare tipologia di contratto che è la cosiddetta polizza Contingency.
Si tratta di una polizza sussidiaria rispetto alla polizza trasporti (polizza principale) ed opera perlopiù in secondo rischio, nel caso di inadempimento del primo assicuratore con cui siano state assicurate le merci, ovvero, nel caso in cui la polizza sottoscritta da controparte non copra tali danni.

I parametri per calcolare il rischio sono:

Si possono assicurare le merci trasportate su:

La forma contrattuale è All-risk, tutto incluso salvo le specifiche esclusioni.

La polizza assicura principalmente:

Estensioni aggiuntive e valutazione dei sottolimiti sono da prevedere in relazione alla tipologia dell’Azienda/merce.