La Polizza RCT, responsabilità civile verso terzi, tutela l’assicurato dalle richieste di risarcimento ricevute da terzi per i danni subiti, provocati nello svolgimento dell’attività assicurata.
La polizza ha come principale obiettivo la tutela del patrimonio dell’assicurato, preservandolo dal dover provvedere direttamente al pagamento dei danni provocati a terzi.

Il riferimento legislativo relativo a questo tipo di responsabilità è l’articolo 2043 del Codice Civile, secondo cui
“Qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno”.

Indispensabile per qualsiasi tipo di impresa, la polizza RCT/O tutela l’Assicurato dai danni causati involontariamente verso terzi (RCTerzi) e verso gli addetti (RCOperai):
La RCT (Responsabilità Civile verso Terzi) copre i danni a terzi per morte, lesioni personali o danneggiamenti alle cose, dovuti da fatti accidentali verificatisi nello svolgimento dell’attività assicurata;

La RCO, Responsabilità Civile verso Operai (addetti), tutela l’Assicurato per i danni subiti dal lavoratore nello svolgimento delle proprie mansioni sia all’interno che all’esterno dell’azienda.
Ai sensi del Testo Unico sulla tutela dei lavoratori – D.Lgs 81/2008 (ex 626/94), ricordiamo che il datore di lavoro ha l’onere di valutare, nell’organizzazione dell’attività, i rischi per la sicurezza e la salute cui sono esposti i lavoratori. Nei casi di aziende fino a 30 addetti, può svolgere in proprio i compiti di responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi, di responsabile della prevenzione incendi e di evacuazione. Inoltre, occorre designare un rappresentante per la sicurezza.

Viste le crescenti richieste di risarcimento a carico delle aziende per danni e lesioni personali arrecati agli addetti, è bene assicurarsi con massimali elevati.

La particolarità del contratto di RCT è che la Compagnia tiene indenne l’assicurato delle spese sostenute per resistere all’azione del danneggiato contro l’assicurato, nei limiti del quarto della somma assicurata (massimale di polizza), che vanno ad aggiungersi al massimale assicurato.